IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina della
attivita'  di  Governo  ed ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri»;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente
«Adeguamento  delle  norme  in  materia di ritardi, rinvii e dispense
relativi  al  servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
  Vista  la  legge  8 luglio  1998,  n.  230  recante «Nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza»  ed  in  particolare l'art. 9,
comma 2-quater,  che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri
la  determinazione  annuale della consistenza massima degli obiettori
di coscienza da avviare in servizio nonche' degli aspetti applicativi
delle   condizioni  per  la  concessione  delle  dispense  e  per  il
collocamento in licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo
(LISAAC);
  Vista  la  legge  6 marzo  2001,  n.  64  recante  «Istituzione del
servizio  civile  nazionale» ed in particolare l'art. 6, comma 1, che
demanda  al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione -
con  decreto  da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2-quater della
legge  8 luglio  1998, n. 230 - della consistenza del contingente dei
giovani  ammessi  al  servizio civile, nel periodo transitorio di cui
all'art. 4 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64, nei limiti delle
disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  nazionale  per  il  servizio
civile;
  Visto  altresi'  l'art.  9 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64
che  definisce  le ipotesi e le modalita' di svolgimento del servizio
civile all'estero;
  Visto   il   decreto  legislativo  5 aprile  2002,  n.  77  recante
«Disciplina  del  servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della
legge  6 marzo 2001, n. 64» ed in particolare l'art. 4 concernente il
Fondo nazionale per il servizio civile;
  Vista  la  legge  23 agosto  2004,  n. 266 concernente «Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
  Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 agosto  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  229 del
2 ottobre  2001,  recante  la  «Determinazione  del  contingente  dei
giovani  ammessi  al  servizio  civile ai sensi dell'art. 6, comma 1,
della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al
rispettivo   trattamento   giuridico  ed  economico  ed  al  connesso
programma di verifiche»;
  Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 recante «Indennita' al
personale  dell'amministrazione  dello  Stato  incaricato di missione
all'estero» e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  27 agosto  1998 recante «Adeguamento delle
diarie  di  missione  all'estero  del  personale  statale,  civile  e
militare, delle universita' e della scuola»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 agosto  2001  con  il  quale  il  Ministro  per  i  rapporti con il
Parlamento  e'  stato  delegato  ad esercitare i poteri attribuiti al
Presidente  del  Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n.
230 e 6 marzo 2001, n. 64;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
4 febbraio   2004  recante  «Determinazione  per  l'anno  2004  della
consistenza  massima  degli  obiettori  in  servizio  e degli aspetti
applicativi  delle  condizioni  per  la  concessione delle dispense e
LISAAC  ai  sensi  dell'art.  9  della legge n. 230/1998 e successive
modificazioni,  nonche'  determinazione  del  contingente dei giovani
ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge
n.   64/2001   e   ulteriori   disposizioni  relative  al  rispettivo
trattamento giuridico ed economico ed al servizio civile all'estero»;
  Considerato  che a decorrere dal 1° gennaio 2005 le chiamate per lo
svolgimento  del  servizio  di  leva  sono sospese e che pertanto non
occorre   provvedere   alla  determinazione,  per  l'anno  2005,  del
contingente  degli  obiettori di coscienza ne' alla definizione degli
aspetti   applicativi  delle  condizioni  per  la  concessione  delle
dispense  e  LISAAC  finalizzati  a ridurre le eccedenze di obiettori
rispetto alle disponibilita' finanziarie;
  Considerata  tuttavia l'opportunita' di applicare agli obiettori di
coscienza,  avviati  con il contingente dell'anno 2004 e che svolgono
il  servizio  civile nel 2005, le ipotesi di licenza illimitata senza
assegno  in  attesa  di  congedo  (LISAAC)  previste  dal decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4 febbraio 2004 al fine di
garantire  un'uniformita'  di trattamento rispetto a coloro che hanno
svolto il servizio nel 2004;
  Ravvisata   altresi'   l'esigenza  di  assegnare  maggiori  risorse
finanziarie  al  servizio  civile  nazionale  riducendo  le  spese da
destinare  all'obiezione  di  coscienza  ed incrementando, per l'anno
2005,   il   contingente  dei  giovani  ammessi  al  servizio  civile
nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Contingente dei volontari ammessi
                    al servizio civile nazionale
  1.  Il  contingente  dei  volontari  da  impiegare  in attivita' di
servizio  civile  ai  sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 6 marzo
2001,  n.  64  e'  definito  per l'anno 2005 in 41.000 unita', di cui
40.500 da impiegare in Italia e 500 all'estero.